GIUDICE SPORTIVO - Multate Juventus e Roma. Ecco le motivazioni...

« Older   Newer »
  Share  
muni79
view post Posted on 7/1/2014, 18:37     +1   -1




GIUDICE SPORTIVO - Multate Juventus e Roma. Ecco le motivazioni...




C'è ancora la Juventus tra le società punite dal giudice sportivo. Stavolta il club bianconero dovrà pagare 10.000 euro per "avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo ed al 42° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso calciatori avversari". Sanzione ben più pesanti, invece, è stata inflitta alla Roma: 30.000 euro "per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria una decina di seggiolini
divelti nel proprio settore; per avere inoltre, al 1° del primo tempo, lanciato un bengala nel settore avversario e due petardi nel recinto di giuoco". E 10.000 euro "per avere, nel corso della gara, componenti della panchina, con funzioni di allenatore in seconda e di accompagnatore ufficiale, fatto uso di apparecchiature rice-trasmittenti; (Regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); con recidiva; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".

Ecco il comunicato integrale: con tutti i provvedimenti:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata andata
sostenitori delle Società Atalanta, Catania, Fiorentina, Hellas Verona, Juventus, Lazio,
Livorno, Milan, Napoli e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma
3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di
vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo,
lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria una decina di seggiolini
divelti nel proprio settore; per avere inoltre, al 1° del primo tempo, lanciato un bengala nel settore
avversario e due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione
all'art. 13 lettera a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine
a fini preventivi e di vigilanza. 100/315

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 38° del primo
tempo ed al 42° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso calciatori avversari;
sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettera a) e b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere, nel corso della gara, componenti della
panchina, con funzioni di allenatore in seconda e di accompagnatore ufficiale, fatto uso di
apparecchiature rice-trasmittenti; (Regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); con
recidiva; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13
lettera a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini
preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13
lettera a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini
preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
nel proprio settore, fatto esplodere quattro petardi; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera
b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi
e di vigilanza.

fontE: Tuttojuve.com
 
Top
juvesteel 79
view post Posted on 7/1/2014, 18:55     +1   -1




ma non mi dire ...che sorpresa
 
Top
1 replies since 7/1/2014, 18:37   8 views
  Share