Dichiarazione del Presidente Andrea Agnelli e di John Elkann alla stampa., Deferiti la Juventus, il Presidente Andrea Agnelli e altri 3 dirigenti bianconeri.

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zebrone84
view post Posted on 19/3/2017, 05:22 by: zebrone84     +1   -1
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COMUNICATO FIGC - Deferiti la Juventus, il Presidente Andrea Agnelli e altri 3 dirigenti bianconeri

Come anticipato da Andrea Agnelli nel pomeriggio di ieri, la Figc ha ufficializzato i deferimenti della Juventus, del Presidente Andrea Agnelli e di altri 3 dirigenti bianconeri. Ecco il comunicato:

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: Andrea Agnelli, all’epoca dei fatti tesserato quale Presidente della JUVENTUS F.C.; Francesco Calvo, all’epoca dei fatti tesserato quale Dirigente Direttore Commerciale della JUVENTUS F.C. S.P.A. e comunque soggetto che ha svolto, per la predetta Società attività rilevante ai fini dell’ordinamento federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.; Alessandro Nicola D’Angelo, all’epoca dei fatti dipendente addetto alla sicurezza (Security Manager) della JUVENTUS F.C. S.P.A. e dunque soggetto che ha svolto, per la predetta Società attività rilevante ai fini dell’ordinamento federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.; Stefano Merulla, all’epoca dei fatti dipendente responsabile del ticket office della JUVENTUS F.C. S.P.A. e dunque soggetto che ha svolto, per la predetta Società attività rilevante ai fini dell’ordinamento federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.; la società JUVENTUS F.C. S.P.A. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, e 12, commi 1, 2 e 3, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al suo Presidente, e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 12, commi 1, 2 e 3, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai Sigg,ri Francesco CALVO, Alessandro Nicola D’ANGELO e Stefano MERULLA che svolgevano tutti, all’epoca dei fatti, attività rilevante ai fini dell’ordinamento federale, ai sensi della’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., per la predetta società.

IL DEFERIMENTO:

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

AGNELLI Andrea, all’epoca dei fatti tesserato quale Presidente della JUVENTUS F.C.; per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art.1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 12, commi 1, 2, 3 e 9 stesso Codice, perché, nel periodo che va dalla stagione sportiva 2011-12 a quantomeno tutta la stagione sportiva 2015-16, con il dichiarato intento di mantenere l’ordine pubblico nei settori dello stadio occupati dai tifosi “ultras” al fine di evitare alla Società da lui presieduta pesanti e ricorrenti ammende e/o sanzioni di natura sportiva, non impediva a tesserati, dirigenti e dipendenti della JUVENTUS F.C. S.P.A. di intrattenere rapporti costanti e duraturi con i cosiddetti “gruppi ultras”, anche per il tramite e con il contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata, autorizzando la fornitura agli stessi di dotazioni di biglietti e abbonamenti in numero superiore al consentito, anche a credito e senza previa presentazione dei documenti di identità dei presunti titolari, così violando disposizioni di norme di pubblica sicurezza sulla cessione dei tagliandi per assistere a manifestazioni sportive e favorendo, consapevolmente, il fenomeno del bagarinaggio, partecipando personalmente, inoltre, in alcune occasioni, a incontri con esponenti della malavita organizzata e della tifoseria “ultras” e assecondando, in occasione della gara JUVENTUS – TORINO del 23.02.2014, l’introduzione all’interno dell’impianto sportivo, ad opera dell’addetto alla sicurezza della Società D’ANGELO, di materiale pirotecnico vietato e di striscioni rappresentanti contenuti non consentiti al fine di compiacere e acquisire la benevolenza dei tifosi “ultras”;

CALVO Francesco, all’epoca dei fatti tesserato quale Dirigente Direttore Commerciale della JUVENTUS F.C. S.P.A. e comunque soggetto che ha svolto, per la predetta Società attività rilevante ai fini dell’ordinamento federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.; - per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art.1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 12, commi 1, 2 e 9 stesso Codice, perché, nel periodo che va dall’ottobre 2011 al settembre 2015, con il dichiarato intento di mantenere l’ordine pubblico nei settori dello stadio occupati dai tifosi “ultras” al fine di evitare alla Società pesanti e ricorrenti ammende e/o sanzioni di natura sportiva, intratteneva personalmente nonché consentiva ad altri dipendenti della JUVENTUS F.C. S.P.A. , a lui subordinati, di intrattenere rapporti costanti e duraturi con i cosiddetti “gruppi ultras”, anche per il tramite e con il contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata, facendo sì che venissero fornite loro dotazioni di biglietti e abbonamenti, anche a credito e senza previa presentazione dei documenti di identità dei presunti titolari, così violando disposizioni di norme di pubblica sicurezza sulla cessione dei tagliandi per assistere a manifestazioni sportive e favorendo, consapevolmente, il fenomeno del bagarinaggio, partecipando personalmente, inoltre, in alcune occasioni, a incontri con esponenti della malavita organizzata e della tifoseria “ultras”;

D’ANGELO Alessandro Nicola, all’epoca dei fatti dipendente addetto alla sicurezza (Security Manager) della JUVENTUS F.C. S.P.A. e dunque soggetto che ha svolto, per la predetta Società attività rilevante ai fini dell’ordinamento federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.; - per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art.1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 12, commi 1, 2, 3 e 9, stesso Codice, perché, nel periodo che va dalla stagione sportiva 2011-12 a quantomeno tutta la stagione sportiva 2015-16, con il dichiarato intento di mantenere l’ordine pubblico nei settori dello stadio occupati dai tifosi “ultras” al fine di evitare alla Società pesanti e ricorrenti ammende e/o sanzioni di natura sportiva, intratteneva personalmente rapporti costanti e duraturi con i cosiddetti “gruppi ultras”, anche per il tramite e con il contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata, facendo sì che venissero fornite loro dotazioni di biglietti e abbonamenti, anche a credito e senza previa presentazione dei documenti di identità dei presunti titolari, così violando disposizioni di norme di pubblica sicurezza sulla cessione dei tagliandi per assistere a manifestazioni sportive e favorendo, consapevolmente, il fenomeno del bagarinaggio, partecipando personalmente, inoltre, a numerosi incontri con esponenti della malavita organizzata e della tifoseria “ultras” nonché, in occasione della gara JUVENTUS – TORINO del 23.02.2014, introducendo di persona, all’interno dell’impianto sportivo, materiale pirotecnico vietato e striscioni rappresentanti contenuti non consentiti al fine di compiacere e acquisire la benevolenza dei tifosi “ultras”;

MERULLA Stefano, all’epoca dei fatti dipendente responsabile del ticket office della JUVENTUS F.C. S.P.A. e dunque soggetto che ha svolto, per la predetta Società attività rilevante ai fini dell’ordinamento federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.; - per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art.1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 12, commi 1, 2 e 9 stesso Codice, perché, nel periodo che va dalla stagione sportiva 2011-12 a quantomeno tutta la stagione sportiva 2015-16, con il dichiarato intento di mantenere l’ordine pubblico nei settori dello stadio occupati dai tifosi “ultras” al fine di evitare alla Società pesanti e ricorrenti ammende e/o sanzioni di natura sportiva, intratteneva personalmente rapporti costanti e duraturi con i cosiddetti “gruppi ultras”, anche per il tramite e con il contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata, facendo sì che venissero fornite loro dotazioni di biglietti e abbonamenti, anche a credito e senza previa presentazione dei documenti di identità dei presunti titolari, così violando disposizioni di norme di pubblica sicurezza sulla cessione dei tagliandi per assistere a manifestazioni sportive e favorendo, consapevolmente, il fenomeno del bagarinaggio, partecipando personalmente, inoltre, in alcune occasioni, a incontri con esponenti della malavita organizzata e della tifoseria “ultras”;

La società JUVENTUS F.C. S.P.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, e 12, commi 1, 2 e 3, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al suo Presidente, e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 12, commi 1, 2 e 3, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai Sigg,ri Francesco CALVO, Alessandro Nicola D’ANGELO e Stefano MERULLA che svolgevano tutti, all’epoca dei fatti, attività rilevante ai fini dell’ordinamento federale, ai sensi della’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., per la predetta società.


Edited by zebrone84 - 19/3/2017, 12:35
 
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