Dichiarazione del Presidente Andrea Agnelli e di John Elkann alla stampa., Deferiti la Juventus, il Presidente Andrea Agnelli e altri 3 dirigenti bianconeri.

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view post Posted on 18/3/2017, 23:17     +1   -1
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Edited by zebrone84 - 19/3/2017, 05:26
 
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view post Posted on 19/3/2017, 05:22     +1   -1
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COMUNICATO FIGC - Deferiti la Juventus, il Presidente Andrea Agnelli e altri 3 dirigenti bianconeri

Come anticipato da Andrea Agnelli nel pomeriggio di ieri, la Figc ha ufficializzato i deferimenti della Juventus, del Presidente Andrea Agnelli e di altri 3 dirigenti bianconeri. Ecco il comunicato:

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: Andrea Agnelli, all’epoca dei fatti tesserato quale Presidente della JUVENTUS F.C.; Francesco Calvo, all’epoca dei fatti tesserato quale Dirigente Direttore Commerciale della JUVENTUS F.C. S.P.A. e comunque soggetto che ha svolto, per la predetta Società attività rilevante ai fini dell’ordinamento federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.; Alessandro Nicola D’Angelo, all’epoca dei fatti dipendente addetto alla sicurezza (Security Manager) della JUVENTUS F.C. S.P.A. e dunque soggetto che ha svolto, per la predetta Società attività rilevante ai fini dell’ordinamento federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.; Stefano Merulla, all’epoca dei fatti dipendente responsabile del ticket office della JUVENTUS F.C. S.P.A. e dunque soggetto che ha svolto, per la predetta Società attività rilevante ai fini dell’ordinamento federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.; la società JUVENTUS F.C. S.P.A. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, e 12, commi 1, 2 e 3, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al suo Presidente, e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 12, commi 1, 2 e 3, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai Sigg,ri Francesco CALVO, Alessandro Nicola D’ANGELO e Stefano MERULLA che svolgevano tutti, all’epoca dei fatti, attività rilevante ai fini dell’ordinamento federale, ai sensi della’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., per la predetta società.

IL DEFERIMENTO:

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

AGNELLI Andrea, all’epoca dei fatti tesserato quale Presidente della JUVENTUS F.C.; per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art.1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 12, commi 1, 2, 3 e 9 stesso Codice, perché, nel periodo che va dalla stagione sportiva 2011-12 a quantomeno tutta la stagione sportiva 2015-16, con il dichiarato intento di mantenere l’ordine pubblico nei settori dello stadio occupati dai tifosi “ultras” al fine di evitare alla Società da lui presieduta pesanti e ricorrenti ammende e/o sanzioni di natura sportiva, non impediva a tesserati, dirigenti e dipendenti della JUVENTUS F.C. S.P.A. di intrattenere rapporti costanti e duraturi con i cosiddetti “gruppi ultras”, anche per il tramite e con il contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata, autorizzando la fornitura agli stessi di dotazioni di biglietti e abbonamenti in numero superiore al consentito, anche a credito e senza previa presentazione dei documenti di identità dei presunti titolari, così violando disposizioni di norme di pubblica sicurezza sulla cessione dei tagliandi per assistere a manifestazioni sportive e favorendo, consapevolmente, il fenomeno del bagarinaggio, partecipando personalmente, inoltre, in alcune occasioni, a incontri con esponenti della malavita organizzata e della tifoseria “ultras” e assecondando, in occasione della gara JUVENTUS – TORINO del 23.02.2014, l’introduzione all’interno dell’impianto sportivo, ad opera dell’addetto alla sicurezza della Società D’ANGELO, di materiale pirotecnico vietato e di striscioni rappresentanti contenuti non consentiti al fine di compiacere e acquisire la benevolenza dei tifosi “ultras”;

CALVO Francesco, all’epoca dei fatti tesserato quale Dirigente Direttore Commerciale della JUVENTUS F.C. S.P.A. e comunque soggetto che ha svolto, per la predetta Società attività rilevante ai fini dell’ordinamento federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.; - per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art.1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 12, commi 1, 2 e 9 stesso Codice, perché, nel periodo che va dall’ottobre 2011 al settembre 2015, con il dichiarato intento di mantenere l’ordine pubblico nei settori dello stadio occupati dai tifosi “ultras” al fine di evitare alla Società pesanti e ricorrenti ammende e/o sanzioni di natura sportiva, intratteneva personalmente nonché consentiva ad altri dipendenti della JUVENTUS F.C. S.P.A. , a lui subordinati, di intrattenere rapporti costanti e duraturi con i cosiddetti “gruppi ultras”, anche per il tramite e con il contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata, facendo sì che venissero fornite loro dotazioni di biglietti e abbonamenti, anche a credito e senza previa presentazione dei documenti di identità dei presunti titolari, così violando disposizioni di norme di pubblica sicurezza sulla cessione dei tagliandi per assistere a manifestazioni sportive e favorendo, consapevolmente, il fenomeno del bagarinaggio, partecipando personalmente, inoltre, in alcune occasioni, a incontri con esponenti della malavita organizzata e della tifoseria “ultras”;

D’ANGELO Alessandro Nicola, all’epoca dei fatti dipendente addetto alla sicurezza (Security Manager) della JUVENTUS F.C. S.P.A. e dunque soggetto che ha svolto, per la predetta Società attività rilevante ai fini dell’ordinamento federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.; - per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art.1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 12, commi 1, 2, 3 e 9, stesso Codice, perché, nel periodo che va dalla stagione sportiva 2011-12 a quantomeno tutta la stagione sportiva 2015-16, con il dichiarato intento di mantenere l’ordine pubblico nei settori dello stadio occupati dai tifosi “ultras” al fine di evitare alla Società pesanti e ricorrenti ammende e/o sanzioni di natura sportiva, intratteneva personalmente rapporti costanti e duraturi con i cosiddetti “gruppi ultras”, anche per il tramite e con il contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata, facendo sì che venissero fornite loro dotazioni di biglietti e abbonamenti, anche a credito e senza previa presentazione dei documenti di identità dei presunti titolari, così violando disposizioni di norme di pubblica sicurezza sulla cessione dei tagliandi per assistere a manifestazioni sportive e favorendo, consapevolmente, il fenomeno del bagarinaggio, partecipando personalmente, inoltre, a numerosi incontri con esponenti della malavita organizzata e della tifoseria “ultras” nonché, in occasione della gara JUVENTUS – TORINO del 23.02.2014, introducendo di persona, all’interno dell’impianto sportivo, materiale pirotecnico vietato e striscioni rappresentanti contenuti non consentiti al fine di compiacere e acquisire la benevolenza dei tifosi “ultras”;

MERULLA Stefano, all’epoca dei fatti dipendente responsabile del ticket office della JUVENTUS F.C. S.P.A. e dunque soggetto che ha svolto, per la predetta Società attività rilevante ai fini dell’ordinamento federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.; - per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art.1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 12, commi 1, 2 e 9 stesso Codice, perché, nel periodo che va dalla stagione sportiva 2011-12 a quantomeno tutta la stagione sportiva 2015-16, con il dichiarato intento di mantenere l’ordine pubblico nei settori dello stadio occupati dai tifosi “ultras” al fine di evitare alla Società pesanti e ricorrenti ammende e/o sanzioni di natura sportiva, intratteneva personalmente rapporti costanti e duraturi con i cosiddetti “gruppi ultras”, anche per il tramite e con il contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata, facendo sì che venissero fornite loro dotazioni di biglietti e abbonamenti, anche a credito e senza previa presentazione dei documenti di identità dei presunti titolari, così violando disposizioni di norme di pubblica sicurezza sulla cessione dei tagliandi per assistere a manifestazioni sportive e favorendo, consapevolmente, il fenomeno del bagarinaggio, partecipando personalmente, inoltre, in alcune occasioni, a incontri con esponenti della malavita organizzata e della tifoseria “ultras”;

La società JUVENTUS F.C. S.P.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, e 12, commi 1, 2 e 3, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al suo Presidente, e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 12, commi 1, 2 e 3, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai Sigg,ri Francesco CALVO, Alessandro Nicola D’ANGELO e Stefano MERULLA che svolgevano tutti, all’epoca dei fatti, attività rilevante ai fini dell’ordinamento federale, ai sensi della’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., per la predetta società.


Edited by zebrone84 - 19/3/2017, 12:35
 
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juvesteel 79
view post Posted on 22/3/2017, 20:38     +1   -1




Non aspettavano altro I contenziosi in ballo non.avranno mai fine . Vogliono farci fuori per vie traverse ancora una volta . Questa volta pero'dovranno fare I conti con la dirigenza e tutta la juventus fc .
 
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juvesteel 79
view post Posted on 25/3/2017, 18:51     +1   -1




Manfredi: «Falsi scoop e intercettazioni. Le accuse alla Juve traballano»
di Guido Vaciago



Il membro dell'Antimafia: «Serve chiarezza in questa vicenda: la 'ndrangheta è una cosa seria»
TORINO - Buongiorno Manfredi, ci vuole spiegare il “giallo dell’intercettazione” citata dal procuratore federale presso la Commissione Antimafia, ma di cui non sembra esserci traccia nelle carte del processo?
«Vorrei premettere che i processi sia giudiziari che sportivi si celebrano nelle aule e non sui giornali, tuttavia sto osservando che nel frattempo qualcuno inonda le redazioni di intercettazioni che non c’entrano con la vicenda e sono dei “falsi scoop”. Se chi diffonde le intercettazioni volesse davvero innescare uno scoop, allora dovrebbe tirare fuori l’intercettazione riferita nelle audizioni presso la commissione (quella raccontata da Pecoraro ndr) e che non riusciamo a trovare da nessuna parte e che, qualora fosse autentica, potrebbe dimostrare i contatti fra il presidente della Juventus e la N’drangheta. Se esistesse, naturalmente, perché finora non l’abbiamo trovata e il castello traballa».

Dove può essere finita?


«La risposta ce la darà la Procura di Torino che è l’unica depositaria della, diciamo, verità, visto che l’inchiesta è stata fatta da loro e la procura federale ha semplicemente ereditato le loro carte, che per altro sono anche a disposizione della Juventus e dell’Antimafia. In quelle carte non c’è, ora la presidente Bindi ha chiesto alla Procura di Torino se per caso esiste del materiale che non ci è stato inviato. Aspettiamo una risposta in tempi brevi e si farà chiarezza».
Nel frattempo non si può desecretare l’intervento di Pecoraro all’Antimafia per conoscere il contenuto di questa famigerata intercettazione?
«L’ho chiesto personalmente alla presidente Bindi, ma al momento non è stata presa una decisione. Vedremo nei prossimi giorni, soprattutto vedremo se esiste questa intercettazione».

Tuttosport.com
 
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4 replies since 18/3/2017, 23:17   59 views
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