UFFICIALE: Conte, Pepe e Alessio deferiti per omessa denuncia. Bonucci per illecito sportivo
10:10 - IL COMUNICATO UFFICIALE: CONTE E PEPE DEFERITI PER OMESSA DENUNCIA, BONUCCI PER ILLECITO SPORTIVO - Nell’ambito dell’inchiesta sulle scommesse nel calcio relativa ai filoni di indagini delle Procure della Repubblica di Cremona e Bari, la Procura federale ha deferito alla Commissione Disciplinare 13 società e 44 tesserati. Ecco gli stralci riguardanti i tesserati della Juventus:
UDINESE – BARI del 09/05/2010 – s.s. 2009/2010 1 - MASIELLO Andrea, MASIELLO Salvatore, BELMONTE Nicola, PARISI Alessandro, BONUCCI Leonardo, all’epoca dei fatti tutti calciatori della società BARI, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara UDINESE-BARI del 9 maggio 2010, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un over con pareggio tra le due squadre; con l’aggravante, per tutti, di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione, nonchè, per MASIELLO Andrea, PARISI Alessandro e BELMONTE Nicola, della pluralità di illeciti;
PEPE Simone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società UDINESE, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara
L’allenatore CONTE Antonio, il Vice allenatore ALESSIO Angelo, il collaboratore tecnico STELLINI Cristian, il preparatore dei portieri SAVORANI Marco ed il preparatore atletico D’URBANO Giorgio, all’epoca dei fatti tutti tesserati per l’A.C. SIENA S.p.A., per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere contravvenuto al dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara Novara-Siena del 1° maggio 2011, per come rispettivamente riferiti, il primo, ed appresi, gli altri, nel corso della riunione tecnica pre-partita svoltasi poche ore prima della gara in questione. Udinese-Bari del 9 maggio 2010
CAROBBIO Filippo, COPPOLA Fernando, TERZI Claudio, VITIELLO Roberto e STELLINI Cristian, all’epoca dei fatti calciatori della società SIENA, e lo STELLINI collaboratore tecnico della medesima società, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara ALBINOLEFFE- SIENA del 29 maggio 2011, in concorso tra loro e con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara 9 in questione; e, per Carobbio e Vitiello, della pluralità di illeciti commessi, anche per il solo Carobbio, rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento nell’ambito del procedimento nr. 33pf11-12.
fontE: tuttojuve