Giudice Sportivo, Juve: Chiellini, tre turni di squalifica per la gomitata a Pjanic.

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zebrone84
TOPIC_ICON11  view post Posted on 12/5/2014, 20:19 by: zebrone84     +1   -1
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Tre turni di squalifica a Giorgio Chiellini per la gomitata rifilata a Miralem Pjanic durante la sfida Roma-Juve di domenica all'Olimpico. E' stata utilizzata la prova tv per il difensore bianconero.

NO A CODICE ETICO - Giorgio Chiellini squalificato per tre giornate, ma il suo Mondiale non dovrebbe essere a rischio: il difensore della Juve sarà nella lista dei 30 preconvocati azzurri, che entro domani dovrà essere consegnata alla Fifa. In questo caso, a quanto apprende l'Ansa, il ct Cesare Prandelli non reputa il fallo di Chiellini da codice etico. (ANSA).

JUVE VALUTA IL RICORSO - La Juventus valuterà se presentare ricorso contro le tre giornate di squalifica inflitte a Giorgio Chiellini per la gomitata a Pjanic. Lo si apprende in ambienti vicini al club bianconero.

ROMA, MULTA DI 50MILA EURO - Cinquanta mila euro di multa: questo costano alla Roma i cori dei suoi tifosi contro i napoletani e gli striscioni in favore dell'ultrà De Santis durante la gara con la Juve. Questa la sentenza del giudice sportivo che ha squalificato per un turno (condizionale) la curva dell'Atalanta per il lancio di banane nella gara contro il Milan.

IL COMUNICATO Il Giudice sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 CGS (a mezzo fax pervenuto alle ore 13.31 odierne) in merito al comportamento tenuto al 12° minuto del secondo tempo dal calciatore Giorgio Chiellini (soc. Juventus) nei confronti del calciatore Miralem Pjanic (soc. Roma); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, in occasione della concessione alla squadra bianco-nera di un calcio di punizione in prossimità dell’area di rigore avversaria, il calciatore Chiellini si era collocato a contatto con la “barriera” formata dai calciatori giallo-rossi. All’atto delle esecuzione del calcio di punizione, con il presumibile intento di prevenire che il calciatore avversario Pjanic ostacolasse l’azione di un compagno di squadra entrato “palla al piede” nell’area di rigore, lo contrastava a stretto contatto, alzando il braccio sinistro e colpendo con il gomito al volto l’antagonista, che cadeva dolorante al suolo.

L’Arbitro interveniva concedendo un calcio di punizione a favore della squadra capitolina senza adottare alcun ulteriore provvedimento. Interpellato da questo Ufficio, il Direttore di gara (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 15.19 odierne) dichiarava “In riferimento a quanto accaduto al 12° circa del secondo tempo, contatto tra il calciatore sig. Chiellini Giorgio n. 3 della soc. Juventus ed il calciatore Sig. Pjanic Miralem n. 15 della soc. Roma preciso di avere visto e quindi sanzionato tecnicamente il calciatore sig. Chiellini Giorgio che impediva la corsa del calciatore sig. Pjanic Miralem, in barriera, verso il pallone creando ostacolo con il corpo”. Invitato quindi ad un’ulteriore precisazione, il Direttore di gara dichiarava (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 16.54 odierne) “confermo quanto già scritto nel supplemento di rapporto e di non aver visto il contatto tra il gomito sinistro del calciatore sig. Chiellini Giorgio ed il volto del calciatore Sig. Pjanic Miralem”. Questo Giudice ritiene che il colpo inferto dal calciatore Chiellini con il gomito sinistro al volto del calciatore Pjanic integri gli estremi della “condotta violenta” che, se “non vista” dall’Arbitro, legittima la “prova televisiva” ax art. 35 CGS. Il braccio sinistro portato all’altezza della spalla e quindi rivolto con repentino movimento rotatorio, non correlato ad una esigenza agonistica, al volto dell’antagonista, evidenzia infatti una “intenzionalità lesiva”, i cui effetti sono riscontrabili nelle immagini televisive.

Ne consegue la sanzionabilità di tale “condotta violenta non vista dall’Arbitro”, nella misura che appare equo quantificare nel minimo edittale ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS. P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Chiellini Giorgio (soc. Juventus), in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, con la squalifica di tre giornate effettive di gara.

QUATTRO TURNI A PAPONI - Quattro giornate a Daniele Paponi (Bologna): lo ha deciso il giudice sportivo. Il giocatore - durante la partita con il Catania - aveva assunto un atteggiamento gravemente intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale, afferrandolo con entrambe le mani ad un braccio e contestando l'operato arbitrale con espressioni irriguardose.

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